Sempre con maggiore frequenza riscontriamo casi in cui il "bonus Renzi di 80
euro" è stato assegnato impropriamente dal datore di lavoro,
con la conseguenza di doverlo restituire obbligatoriamente con
il conguaglio fiscale!
Spesso però, per mancanza di conoscenza della normativa, il contribuente non
effettua tale conguaglio, traducendo il tutto inconsapevolmente in una sanzione dell'Agenzia delle Entrate che verrà comminata in
seguito.
Se Lei èpercettore
del credito,
cosiddetto “Bonus”, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 66/2014,erogato
dal datore di lavoro o dall’INPSe
non ha i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio deve provvedere
ad effettuare obbligatoriamente la dichiarazione reddituale 730.
Per la verifica dei requisiti si prega di consultare lacircolare
n. 67 del 29/05/2014con
oggetto:Art.
1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “Riduzione del cuneo fiscale per
lavoratori dipendenti e assimilati”. Redditi derivati da prestazioni
previdenziali.
Circolare 8 del 28 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate
6. IL CREDITO NON SPETTANTE
Fermo restando che i sostituti d’imposta devono riconoscere in via
automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso,i
contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio,
ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000
derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta,sono
tenuti a darne comunicazione al sostituto d’impostail
quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti
corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la
comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni
di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Si ricorda che il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 13, comma
6-bis, del TUIR, va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di
cui all’articolo 10, comma 3-bis, dello stesso TUIR.
Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un
credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non
spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione
dei redditi.